Crediti ECM per psicologi: cosa sono e come ottenerli

Crediti ECM per psicologi: cosa sono e come ottenerli
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Luana Valenzano
Redazione
Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale e Analista del Comportamento
Unobravo
Articolo revisionato dalla nostra redazione clinica
Pubblicato il
10.11.2023
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Ogni paziente, cliente o persona che si rivolge a un professionista, in particolare se la consulenza riguarda la propria salute e il proprio benessere, vorrebbe certamente avere la garanzia che quell’operatore sia il più possibile aggiornato e formato, che abbia competenze recenti circa le nuove tecniche, approcci, strumenti. 


Anche gli psicologi e psicoterapeuti svolgono costantemente percorsi di aggiornamento, attraverso i crediti ECM. Ma cosa sono i crediti ECM per psicologi? Sono obbligatori? E come conseguirli e calcolarli? Rispondiamo a queste e altre domande sul tema ECM per psicologi in questo articolo-guida.


La formazione continua dei professionisti sanitari


Sapere che un professionista aggiorna periodicamente le proprie skills è sicuramente un primo importante elemento per stabilire una duratura relazione di fiducia, potersi affidare e sentirsi rassicurati di essere “in buone mani”.


Dal 2002, questo concetto così importante che fonda la relazione di fiducia tra operatore sanitario e paziente si concretizza anche a livello normativo. Infatti, tutti gli operatori e i professionisti sanitari hanno l’obbligo di aggiornare e curare la propria formazione e le proprie competenze professionali, per tutelare la salute dei cittadini e dell’utenza di cui si occupano. 


La formazione continua è così divenuto un requisito essenziale per svolgere la propria attività professionale in ambito sanitario, sia in caso di dipendenti sia in caso di liberi professionisti.


Formazione ECM per psicologi: di cosa si tratta


ECM è un acronimo che sta per Educazione Continua in Medicina, e indica il sistema di formazione e aggiornamento professionale rivolto ai professionisti sanitari. Tale sistema funziona attraverso dei crediti formativi (denominati per brevità, appunto, crediti ECM) che il professionista accumula attraverso percorsi di formazione inerenti la propria area di attività. 


Il sistema ECM prevede un obbligo formativo per gli operatori sanitari, dunque anche per gli psicologi e psicoterapeuti, di durata triennale. Al termine del triennio, l’operatore dovrà aver acquisito un numero minimo di crediti ECM che dimostri l’avvenuto aggiornamento formativo. 


I crediti ECM per psicologi hanno validità su tutto il territorio nazionale, e vengono assegnati da un Provider ECM per psicologi a uno specifico evento formativo: i docenti/tutor verificano l’avvenuto apprendimento e l’acquisizione di nuove competenze e nozioni, e, sulla base di ciò, convalidano i crediti ECM per il professionista.


Formazione ECM per psicologi: la normativa di riferimento


Il programma nazionale ECM, seppur avviato effettivamente nel 2002, nasce dieci anni prima con il DLgs 502/1992, integrato poi dal DLgs 229/199, nel quale veniva sancito l’obbligo per i professionisti della sanità della formazione continua. 


Infatti il DLgs 502/1992 recita: “La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private”.


L’accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2001 ha per la prima volta utilizzato il termine ECM ed ha operativamente avviato il sistema di Educazione Continua in Medicina, ponendo obiettivi e limitazioni, come per esempio la regola sul conflitto di interesse per cui chi promuove e garantisce il sistema ECM non può fungere anche da Provider per i servizi di formazione stessi.


Molte leggi e accordi successivi hanno integrato, rivisto e ripensato il sistema ECM fino ad arrivare a quello attuale, gestito a livello anagrafico dal Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) che, secondo la delibera dell’accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, è


“l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte”.



Obbligo crediti ECM per psicologi


Così come per ogni professionista sanitario, i crediti ECM sono obbligatori anche per gli psicologi. La data di decorrenza dell’obbligo formativo ECM è il 1° gennaio successivo alla data di iscrizione al proprio Albo/Ordine. 


A partire da questa data, il professionista avrà l’obbligo di acquisire i crediti ECM prestabiliti nel tempo residuo del triennio formativo. Se per esempio uno psicologo si iscrive all’Albo/Ordine degli psicologi il 7 novembre 2023, l’obbligo formativo ECM decorrerà a partire dal 1° gennaio 2024. 


Quando l'obbligo di ECM inizia durante un triennio, il debito formativo sarà conteggiato in base agli anni rimanenti, nella misura di 50 crediti l'anno per chiudere il triennio in corso. Naturalmente, se il professionista aveva precedentemente preso parte ad attività formative che prevedevano l’erogazione di crediti ECM, quei crediti non verranno conteggiati nel triennio in corso.


A cosa servono i crediti ECM per psicologi


I crediti ECM sono garanzia della formazione continua e di un costante aggiornamento delle competenze da parte del professionista. Questo:


  • risponde alle esigenze degli operatori di portare avanti il proprio sviluppo professionale, in modo da poter rispondere con competenza alle richieste della propria utenza
  • soddisfa i bisogni dei pazienti e del Servizio Sanitario Nazionale di poter contare su professionisti preparati, che curano l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini per offrire un servizio attento ed efficace.


Rendere la formazione un obbligo, cioè, regolamentare a livello legale lo sviluppo di nuove conoscenze e competenze come requisito indispensabile allo svolgimento di un’attività lavorativa in ambito sanitario, è stato un cambiamento epocale che ha sancito anche la responsabilità degli operatori rispetto ai propri pazienti e che vede l’apprendimento continuo come modello di prevenzione e di cura per una sanità davvero efficace e all’avanguardia.


Cosa succede se non ho crediti ECM? Le sanzioni per gli psicologi


Il professionista è obbligato ad assolvere l’obbligo formativo ECM entro la fine del triennio previsto, attualmente 2023-2025.  Qualora il professionista non abbia adempiuto questo obbligo, sono previste per legge l’applicazione di sanzioni da parte degli organi competenti, in particolari gli Ordini Regionali e il proprio albo. 


Tali sanzioni sono di diversa natura a seconda della gravità e dei casi, e trattate discrezionalmente da ogni Ordine ma consistono in un avvertimento, nella censura e infine nella sospensione vera e propria.


Naturalmente, ci possono essere delle ricadute anche in ambito lavorativo più ampio. L’azienda stessa, che ha come dipendente un professionista sanitario che non ha assolto l’obbligo ECM, è a rischio, perché potrebbe perdere le convenzioni stipulate con l’ASL di appartenenza. 


Inoltre, poiché il mancato aggiornamento formativo e professionale è considerato un grave illecito disciplinare, e se il professionista si ritrovasse ad affrontare un procedimento legale l’esito sarebbe certamente a suo sfavore. Parimenti, l’assicurazione professionale potrebbe rifiutarsi di coprire eventuali danni causati dagli operatori sanitari che non siano in regola con l’obbligo formativo ECM.


ECM psicologi: sanzioni e codice deontologico


Per quanto concerne gli psicologi, un eventuale mancato assolvimento dell’obbligo di crediti ECM sarebbe una grave violazione non soltanto relativamente alla legislazione, ma anche dal punto di vista del codice deontologico (recentemente revisionato). 


Difatti, l’articolo 5 del Codice deontologico delle psicologhe e degli psicologi, auspica, indirizza e vincola tutti gli psicologi a mantenere un livello di formazione adeguato allo svolgimento della propria professione, con un aggiornamento costante e continuo nel corso del tempo. L’Art. 5 del Codice Deontologico sancisce infatti che:


“La psicologa e lo psicologo sono tenuti a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali operano. La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. 


Riconoscono i limiti della loro competenza e usano, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali hanno acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. La psicologa e lo psicologo impiegano metodologie delle quali sono in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscitano, nella persona cliente e/o utente aspettative infondate.”.


Per tutti i professionisti sanitari vige l’obbligo di formazione continua. Gli psicologi sono stati inquadrati a tutti gli effetti dalla Legge n°3/2018 come professionisti sanitari e, in quanto tali, soggetti all’obbligo di formazione continua. In più, la CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) nella delibera del 10 giugno 2020 ha esteso tale obbligo a tutti gli psicologi iscritti all’Albo indipendentemente se:


  • dipendenti o liberi professionisti
  • iscritti alla sezione A o alla sezione B
  • effettivamente attivi lavorativamente o inoccupati. 


Per cui, dal triennio 2020-2022 anche gli psicologi sono vincolati all’adempimento dei crediti ECM stabiliti per il triennio in corso.


Casi di esonero ed esenzione dagli ECM per psicologi


Ci sono naturalmente alcuni casi in cui non decorre l’obbligo di assolvere alla formazione continua. In tali casi, parliamo di esonero e di esenzione dai crediti ECM. 


L’esonero è un diritto che il professionista sanitario può esercitare facendone esplicita richiesta al Co.Ge.A.P.S. e consiste in una riduzione dei crediti obbligatori per quel triennio. 


Si applica ai periodi di formazione accademica che avvengono mentre si svolge la propria attività lavorativa, e in quanto tale, non sospende l’obbligo di ECM ma ne riduce la quota di un terzo per ogni anno accademico frequentato. L’esonero ECM non è previsto per la maternità, che contempla invece l’esenzione.


L’esenzione invece, pur essendo sempre un diritto esercitabile dal professionista sanitario, consiste in una riduzione dell’obbligo formativo a causa di una o più contingenze che hanno condotto:


  • a una sospensione dell’attività lavorativa
  • a una impossibilità di usufruire di un aggiornamento professionale. 


Per esempio, tra i casi per cui è possibile richiedere l’esenzione dall’obbligo formativo, ci sono: 


  • congedo di maternità/paternità
  • aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari, così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • assenza per malattia, così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992). 


Così come specificato dal CNOP, “l’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata”. 


Il calcolo dell’esenzione, ove coincidente con l’anno solare, sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.”.


Numero di crediti ECM obbligatori per psicologi


Per il triennio 2023-2025, come in precedenza è stato per il triennio 2020-2022, l’obbligo formativo è pari a 150 crediti ECM, salvo riduzioni, esoneri o esenzioni. 


L’anno 2023 tuttavia si caratterizza per una peculiarità, perché è stato concesso come anno di proroga per tutti quei professionisti sanitari che non sono riusciti ad acquisire i crediti necessari nel triennio 2020-2022, e che avranno quindi tempo aggiuntivo per mettersi in regola con l’obbligo entro il 31 dicembre 2023.


Tutti i professionisti sanitari possono accedere al portale Co.Ge.A.P.S. utilizzando il sistema di identità digitale SPID. 


  • visualizzare i crediti ECM maturati sino a quel momento
  • visualizzare gli eventi formativi ai quali si è partecipato e i crediti rilasciati dal Provider
  • inoltrare domande di esonero/esenzione
  • inserire in autonomia i crediti mancanti e i crediti individuali. 


La comunicazione dei crediti ECM derivanti da corsi di formazione spetta ai Provider che erogano il corso, i quali hanno 90 giorni di tempo dalla data di chiusura dell’evento per trasmettere questi dati al Co.Ge.A.P.S. Attualmente il Co.Ge.A.P.S. ha implementato anche un’app alla quale si accede sempre attraverso lo SPID, fruibile sia da smartphone che da tablet e disponibile sia in versione Android che IOS.


Come spostare crediti ECM al triennio precedente?


Sia dal sito che dall’applicazione del Consorzio Co.Ge.A.P.S., il professionista sanitario potrà inoltre spostare crediti al triennio precedente. Per esempio, se si svolge un corso di formazione nel 2023, i crediti ECM maturati durante il corso potranno essere spostati sul triennio 2020-2022 per adempiere quelli mancanti. 


Dal proprio profilo è possibile andare su “Spostamento Crediti” e selezionare il corso che si vuole spostare sul triennio precedente.


Controllo degli ECM per psicologi


Nonostante il Co.Ge.A.P.S. sia il Consorzio che detiene la gestione anagrafica dei professionisti sanitari, il controllo dell’adempimento degli obblighi formativi spetta ai singoli Albi/Ordini professionali, i quali sono tenuti a verificare che i propri iscritti abbiano assolto ed acquisito i crediti ECM necessari per il triennio.


Come ottenere gli ECM per psicologi


I crediti ECM necessari ad adempiere l’obbligo formativo possono essere acquisiti anche tutti in un solo anno e non ci sono vincoli né rispetto al numero di crediti da acquisire per ognuno dei tre anni, né sulle modalità di erogazione degli eventi formativi. 


L’unico vincolo riguarda la percentuale di eventi formativi a cui si è partecipato come discente: il professionista sanitario ha infatti l’obbligo di assolvere almeno al 40% del proprio obbligo formativo attraverso eventi di cui fruisce come discente, erogati regolarmente da un Provider accreditato. 


Il restante 60% può essere assolto attraverso una o più tra le seguenti modalità: 


  • tutoraggio individuale
  • docenze in eventi ECM
  • crediti esteri
  • sperimentazioni cliniche
  • autoformazione
  • pubblicazioni scientifiche (i professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di 3 crediti, se primo nome e/o ultimo nome, e di 1 credito, per altro nome). 


Ulteriore modalità è anche il Dossier Formativo, che consente di ottenere fino a 30 crediti ECM l’anno: consiste in una pianificazione dei propri obiettivi formativi per il triennio, in modo che siano coerenti con l’attività professionale, il ruolo lavorativo e la crescita in termini di competenze.


Per la tipologia di evento formativo, viene stabilito che non ci sono limiti alla modalità di erogazione. I crediti ECM possono essere maturati anche totalmente attraverso modalità FAD (Formazione A Distanza). Le ulteriori modalità fruibili sono:


  • RES (Formazione Residenziale/In aula)
  • FSC (Formazione Sul Campo)
  • Blended (Formazione Mista).


Naturalmente quando si parla di crediti è difficile non pensare ai crediti formativi universitari (CFU), introdotti dalla riforma universitaria del 1999 (D.M 509/99), usati per misurare l’apprendimento e il carico di lavoro degli studenti universitari. 


Mentre non è chiaro né unanime se sia possibile convertire crediti ECM in CFU, è assolutamente vero il contrario. Infatti è possibile convertire CFU in ECM, con un rapporto di 1:1, per cui i crediti formativi universitari conseguiti da chi ha provveduto a seguire una formazione universitaria, frequentando master, corsi di perfezionamento e laurea magistrale, saranno ritenuti validi al fine del raggiungimento dei 150 crediti obbligatori per la formazione continua.


Quali sono le attività che possono e non possono essere considerate ECM?


L’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ha stilato un elenco di 11 tipologie di attività che concorrono alla maturazione possibile di crediti ECM:


1. Formazione residenziale classica (RES)

2. Convegni, congressi, simposi e conferenze (RES)

3. Videoconferenza (RES)

4. Training individualizzato (FSC)

5. Gruppi di miglioramento (FSC)

6. Attivita’ di ricerca (FSC)

7. Fad con strumenti informatici / cartacei (FAD)

8. E-learning (FAD)

9. Fad sincrona (FAD)

10. Formazione blended

11. Docenza, tutoring e altro.


Le attività che non concorrono alla maturazione di crediti ECM sono le attività professionali e lavorative in senso stretto, che, seppur classificabili come Formazione sul Campo in alcuni casi (per esempio in presenza di un tutor), non valgono di per sé come ore cumulabili di formazione e aggiornamento.

Bibliografia
Questo è un contenuto divulgativo e non sostituisce la diagnosi di un professionista. Articolo revisionato dalla nostra redazione clinica

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