Quando si intraprende un percorso psicologico, una delle domande più frequenti riguarda la riservatezza: quello che racconto in terapia resta davvero tra me e il mio psicologo?
Parlare di sé, delle proprie emozioni, delle difficoltà e delle esperienze più intime richiede fiducia e presuppone la certezza di trovarsi in uno spazio protetto.
Conoscere cosa si intende per segreto professionale dello psicologo aiuta a comprendere quali informazioni sono tutelate dalla riservatezza, quali sono i limiti previsti dalla legge e in quali circostanze possano esistere delle eccezioni.
In questo articolo troverai una panoramica chiara e accessibile sul tema, con riferimenti ai principi che regolano la confidenzialità in terapia e alcuni esempi pratici per orientarti meglio.
È importante ricordare che le informazioni qui riportate hanno un carattere divulgativo e non sostituiscono una consulenza legale.
Segreto professionale: perché puoi sentirti al sicuro
Il segreto professionale è un pilastro fondamentale della relazione tra te e il tuo psicologo. Si tratta di un obbligo legale e deontologico che impone al professionista di mantenere riservate tutte le informazioni che emergono durante la terapia.
Ma non si limita a ciò che racconti: anche il fatto stesso che tu sia in terapia è protetto dalla confidenzialità.
Questa tutela è essenziale per costruire un clima di fiducia, dove puoi sentirti libero di esplorare pensieri ed emozioni senza il timore che vengano divulgati all’esterno. In questo senso, la riservatezza è anche un prerequisito per l’efficacia del percorso terapeutico.
In Italia, il segreto professionale è tutelato anche dal codice penale (art. 622), che sanziona la rivelazione di segreti appresi nell’esercizio della professione.
Non è necessario entrare qui nei dettagli giuridici, ma può essere utile sapere che la legge riconosce e protegge il tuo diritto alla privacy in terapia.
Cos’è il Codice Deontologico
Il Codice Deontologico degli Psicologi è un insieme di regole che definisce i doveri, i limiti e le responsabilità dei professionisti. Si tratta di un documento fondamentale per chi intraprende un percorso terapeutico, perché garantisce la tutela dell’utente e la qualità della relazione professionale.
Il Codice stabilisce che lo psicologo è tenuto a rispettare la dignità, la libertà e la riservatezza della persona, promuovendone il benessere e lo sviluppo (art. 1). Il professionista deve creare un clima di fiducia e sicurezza, in cui la persona possa sentirsi libera di esprimere i propri vissuti senza timore di giudizio o di esposizione.
La violazione del Codice, come ad esempio la divulgazione di informazioni riservate, può comportare sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine degli Psicologi, a tutela dell’utente.
Gli articoli 1 e 2 rappresentano la cornice entro cui si inseriscono tutte le altre norme del Codice, a partire dal rispetto della riservatezza.

Articoli 11 e 12: cosa lo psicologo non può rivelare (anche in tribunale)
Gli articoli 11 e 12 stabiliscono che lo psicologo è tenuto a proteggere la riservatezza di tutte le informazioni apprese nello svolgimento della propria attività professionale. In assenza di un consenso informato esplicito da parte della persona interessata o di una specifica previsione normativa, tali informazioni non possono essere comunicate a terzi.
Questo obbligo di segretezza si estende anche ai contesti giudiziari: la partecipazione a procedimenti legali non autorizza automaticamente lo psicologo a rivelare quanto emerso nel setting terapeutico. La regola generale resta la tutela del segreto professionale, ferma restando la presenza di eccezioni e limiti previsti dalla legge e dalla deontologia professionale.
Articolo 13: quando il segreto può essere derogato
L’articolo 13 del Codice Deontologico affronta il nodo più delicato in tema di segreto professionale, individuando le eccezioni alla regola.
In questo caso, il criterio fondamentale è quello dello “stretto necessario”: anche quando sussistono condizioni che consentono una deroga al segreto, lo psicologo è tenuto a comunicare esclusivamente le informazioni indispensabili i solo alla persona o al servizio appropriato, con l’unica finalità di proteggere la persona o terzi da un danno imminente e grave.
Le eccezioni possono essere ricondotte a due macro-categorie: quando ci sono situazioni di grave pericolo per la vita o la salute psicofisica della persona o di altri e nei casi in cui la legge impone l’obbligo di referto o di denuncia.
Ad esempio, se una persona manifesta un rischio suicidario imminente, lo psicologo può segnalare la situazione ai servizi competenti, senza entrare nei dettagli della storia personale.
Allo stesso modo, in presenza di ipotesi di abuso su minori o di altri reati perseguibili d’ufficio, lo psicologo è tenuto a effettuare la segnalazione prevista, comunicando solo quanto strettamente necessario all’autorità giudiziaria.
Le eccezioni: rischio e obblighi di legge
Il timore di essere segnalati o ricoverati in caso di pensieri autolesivi o aggressivi può frenare la fiducia e l’apertura in terapia.ma, nella pratica clinica le cose funzionano in modo molto più articolato di quanto spesso si immagini. Lo psicologo distingue tra pensiero, intenzione, piano e rischio imminente per orientare le scelte di tutela (tenendo conto che la valutazione del rischio non è mai “meccanica”, ma richiede sempre un inquadramento clinico del caso). Nello specifico
- Pensiero: raccontare pensieri autolesivi o aggressivi, di per sé, non comporta automaticamente alcuna segnalazione. La terapia è uno spazio sicuro anche per esplorare vissuti difficili, ambivalenti e dolorosi.
- Intenzione: esprimere il desiderio di farsi del male o di farne ad altri non implica di per sé un allarme. Lo psicologo valuta contesto, frequenza, intensità e la presenza di fattori di rischio e fattori protettivi.
- Piano: la presenza di un piano concreto (ad esempio: “so come, dove e quando potrei agire”) aumenta il livello di allerta. In questo caso, lo psicologo può proporre un monitoraggio più stretto, discutere (quando possibile e necessario) il coinvolgimento di familiari o servizi di supporto e valutare l’attivazione di risorse di emergenza. Non perché lo psicologo “ricoveri” qualcuno, ma perché può essere necessario coinvolgere i servizi sanitari competenti per proteggere la persona.
- Rischio imminente: in presenza di un pericolo attuale e grave per la vita o l’incolumità della persona o di terzi, può essere necessario derogare al segreto professionale, comunicando il minimo indispensabile per attivare le protezioni necessarie.
In ogni caso, lo psicologo si muove secondo un principio molto concreto: intervenire (e condividere informazioni) solo quando è davvero necessario per prevenire un danno grave e imminente, non per “denunciare” o “etichettare”.
In Italia, inoltre, l’obbligo di referto (art. 365 c.p.) e, nei servizi pubblici, l’obbligo di denuncia (art. 331 c.p.p.) si attivano in genere in presenza di reati perseguibili d’ufficio e secondo criteri specifici di legge, non per il semplice racconto di pensieri, emozioni o intenzioni. È importante anche distinguere tra:
- raccontare di aver commesso un reato: la semplice confessione non comporta automaticamente una segnalazione; eventuali obblighi dipendono da circostanze previste dalla normativa;
- essere vittima di un reato: il compito dello psicologo è tutelare la persona e accompagnarla, se necessario, verso i servizi di supporto.
In ogni caso, il quadro va sempre discusso apertamente nel setting terapeutico, per chiarire i confini e le garanzie del segreto professionale.
Minorenni e genitori: cosa resta riservato?
Quando si lavora con un/una minorenne, la riservatezza è un tema particolarmente delicato, perché deve essere bilanciata tra la tutela del minore e il diritto dei genitori, (o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale), a essere informati.
In una grande indagine nazionale statunitense condotta su giovani compresi tra i 15 e i 25 anni, circa il 7% ha dichiarato che eviterebbe di cercare cure di salute sessuale o riproduttiva per il timore che i genitori possano venirlo a sapere (Copen et al., 2016) Questo dato suggerisce quanto il tema della privacy possa incidere concretamente sull’accesso alle cure.
Proprio per proteggere il benessere del minore e allo stesso tempo riconoscere il ruolo della famiglia, l’articolo 31 del Codice Deontologico prevede che, per avviare un percorso di supporto psicologico con un minore, sia necessario il consenso di entrambi i genitori (o di chi ne fa le veci), salvo situazioni particolari in cui ottenerlo non sia possibile.
Nella pratica clinica, questo si traduce in un equilibrio operativo:
- lo psicologo può condividere con i genitori informazioni generali sull’andamento del percorso, sugli obiettivi e su eventuali indicazioni utili per il contesto familiare;
- tende invece a non riportare i contenuti specifici di ciò che il minore racconta in seduta, proprio per preservare uno spazio di fiducia e favorire l’espressione libera di vissuti, dubbi ed emozioni.
Naturalmente, in presenza di situazioni di rischio per l’incolumità del minore, lo psicologo valuta con attenzione cosa comunicare e a chi, seguendo il principio di protezione e di stretto necessario, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza.
Quindi, anche con i minorenni la riservatezza non significa segretezza assoluta, ma costruzione di uno spazio protetto che tenga insieme tutela, responsabilità e fiducia.
Familiari e medico curante: quando si può condividere
La regola generale è chiara: senza il tuo consenso, lo psicologo non può condividere con familiari, partner o amici ciò che emerge in terapia. Questo principio vale anche nei confronti del medico curante e di altri professionisti.
Solo quando lo psicologo lo ritiene clinicamente utile e con il tuo consenso informato, può avvenire uno scambio di informazioni, limitato a quanto è strettamente necessario per tutelare il tuo benessere.
L’art. 15 del Codice Deontologico disciplina il lavoro in équipe e stabilisce che possono essere comunicate solo le informazioni indispensabili, e solo a colleghi vincolati dal segreto professionale.
Se, nel corso del percorso, lo psicologo considera utile il coinvolgimento di un familiare o di una persona significativa, in genere lo propone apertamente, spiegandone le finalità e concordando con te modalità e confini, ad esempio attraverso un incontro congiunto. L’obiettivo non è “mettere al corrente” qualcuno, ma favorire un contesto più favorevole al tuo percorso.
Appunti e dati online: come sono protetti
La riservatezza in terapia non riguarda solo quello che racconti a voce. Anche appunti clinici, cartelle cliniche, email e messaggi rientrano a pieno titolo nel segreto professionale e vanno trattati con la massima attenzione.
In modo molto concreto, questo significa anche stabilire chi può vedere cosa.
Studi recenti mostrano che, quando si raccolgono informazioni particolarmente sensibili (come orientamento sessuale e identità di genere), è importante prevedere regole più protettive e una vera e propria segmentazione dei dati, cioè accessi differenziati in base al ruolo: non tutti i professionisti devono poter visualizzare tutte le informazioni. Questo approccio aumenta sia la sicurezza del paziente sia la qualità delle cure (Lewis et al., 2025).
In Italia, l’art. 17 del Codice Deontologico impone allo psicologo di custodire con cura ogni documento, controllare gli accessi e conservare le informazioni per almeno cinque anni. Anche in caso di impedimento del professionista, devono essere previste modalità che garantiscano la tutela dei dati.
Senza un tuo consenso esplicito o un motivo previsto dalla legge, assicurazioni e datori di lavoro o altri soggetti esterni non possono accedere a queste informazioni.
Nella terapia online la protezione dei tuoi dati assume un’importanza ancora maggiore, soprattutto quando si parla di contenuti molto personali. Molte persone, ad esempio, riferiscono di sentirsi più tranquille se informazioni sensibili restano accessibili solo ai professionisti direttamente coinvolti nella cura, e non a personale amministrativo o a sistemi esterni (Lewis et al., 2025).
Per questo Unobravo utilizza canali protetti e gestisce le informazioni nel rispetto del GDPR.

Quando la paura frena la terapia
Vergogna, tabù e timore di essere giudicati possono rendere difficile aprirsi in terapia.
Se si ha il dubbio che il terapeuta possa raccontare ad altri ciò che emerge in seduta, è comprensibile che nascano chiusura, autocensura e prudenza eccessiva. Tutto questo, può compromettere l’alleanza terapeutica e rallentare il percorso.
Può essere utile ricordare che la riservatezza è la regola, mentre le eccezioni esistono esclusivamente con finalità di tutela e protezione, non di punizione o controllo.
Avere confini chiari su cosa resta privato e su quali sono i limiti del segreto professionale favorisce un clima di sicurezza, che rende più possibile parlare liberamente, esplorare i propri vissuti e lavorare in modo più efficace.
Chiarire la riservatezza, insieme
Chiedere chiarimenti sulla riservatezza non è mai eccessivo. È un tuo diritto, sancito anche dall’art. 24 del Codice Deontologico, il quale stabilisce che il terapeuta debba spiegare, prima dell’inizio del percorso, il funzionamento del segreto professionale, i limiti giuridici e il consenso informato prima di iniziare il percorso.
Fare domande su questi aspetti è legittimo e sano: aiuta a costruire un’alleanza basata su trasparenza e fiducia. Puoi, ad esempio, chiedere:
- In quali casi potresti contattare qualcuno?
- Come gestisci cartelle cliniche, appunti e dati?
- Che cosa puoi dire ai miei familiari?
- Se serve collaborare con altri professionisti, come avviene?
Se dovessi sospettare una violazione della riservatezza, puoi chiedere un confronto diretto con il professionista, raccogliere informazioni, e se necessario, valutare una segnalazione all’Ordine.
Un nuovo inizio
La terapia può essere un viaggio trasformativo, soprattutto quando si svolge all’interno di confini chiari e rispettosi.
Il bisogno di privacy non è un ostacolo: è un’espressione sana di cura di sé e tutela del proprio spazio interiore. Se senti il bisogno di supporto, non esitare a porre domande sulla riservatezza fin dal primo incontro. Chiarire questi aspetti è parte integrante del percorso e contribuisce a creare un clima di fiducia. Puoi iniziare un percorso con Unobravo con la consapevolezza di essere ascoltato e accompagnato in uno spazio protetto, pensato per il tuo benessere.



